sabato 17 maggio 2008

Modifiche legge elettorale europea

Per la legge elettorale europea sarebbero necessarie alcune modifiche:


Possibilità di una sola preferenza
Nessun sbarramento numerico in percentuale.
Lo sbarramento si deve verificare permettendo l’assegnazione dei seggi a quelle liste che raggiungono il quorum intiero per ottenere almeno un seggio in una qualsiasi circoscrizione elettorale.
Nessuna possibilità di apparentamento

Delucidazioni sui calcoli per la assegnazione dei seggi alle liste.

In ogni circoscrizione si sommano tutti i voti validi e questi vengono divisi per il numero di seggi attribuiti per legge alla circoscrizione elettorale medesima.
Il risultato ottenuto, considerando solamente la parte intera, rappresenta il divisore elettorale circoscrizionale.
Il numero di voti validi di ogni lista in una circoscrizione elettorale vengono divisi dal divisore elettorale circoscrizionale corrispondente.
Solo le liste, che in questa prima operazione hanno ottenuto in almeno una circoscrizione elettorale un quorum uguale o superiore all’unità, possono partecipare all’assegnazione dei seggi a livello nazionale.
Vengono sommati i voti validi a livello nazionale di tutte le liste a cui possono essere assegnati dei seggi.
Questa somma viene divisa per il numero dei parlamentari europei assegnati allo stato italiano, il risultato ottenuto senza decimali viene denominato il quorum elettorale nazionale.
La somma dei voti a livello nazionale di ciascuna lista, ammessa all’assegnazione, viene diviso per il quorum elettorale nazionale e si ottiene il numero intero di seggi da assegnare alle liste medesime. I seggi rimasti vengono assegnati ai migliori resti calcolati con cinque cifre decimali.
In ogni circoscrizione elettorale si sommano i voti validi delle liste che hanno il diritto di avere attribuiti dei seggi, e vengono divisi per il numero dei seggi che la circoscrizione elettorale medesima ha assegnati per legge.
Il risultato ottenuto è il reale divisore circoscrizionale.
In ogni circoscrizione si dividono i voti delle liste ammesse al riparto dei seggi per il reale divisore circoscrizionale e si ottiene il numero intero dei seggi da assegnare. Quelli rimasti si attribuiscono ai resti migliori (cinque cifre decimali).
Per ogni lista si sommano tutti i seggi che sono atti assegnati a livello circoscrizionale e si confrontano con il numero dei seggi attribuiti a livello nazionale.
Nel caso che una lista abbia ottenuto a livello di circoscrizioni elettorali un numero di seggi superiore di quanti sono spettanti a livello nazionale, vengono detratti i seggi risultanti in numero superiore partendo dai seggi ottenuti nelle circoscrizioni con il resto minore e continuando in modo crescente.
Nel caso che una lista abbia ottenuto a livello di circoscrizione elettorale un numero di seggi inferiore di quanti sono spettanti a livello nazionale, vengono aggiunti i seggi risultanti in meno partendo dal resto non usufruito ottenuto nelle circoscrizioni con la cifra maggiore e continuando in modo decrescente. Questa operazione considera che l’aggiunta di questi seggi deve avvenire solamente in circoscrizioni elettorali dove non sono stati risultino tutti i seggi spettanti.